Una sentenza del Tar del Lazio riafferma il principio della “riserva di umanità” nella Pubblica Amministrazione. Il tribunale ha accolto il ricorso di un docente escluso dalle graduatorie per un errore formale che il software di selezione non aveva corretto. I giudici hanno chiarito che l’algoritmo non può mai tradursi in una delega decisionale integrale, specialmente in ambiti caratterizzati da discrezionalità e valutazione.
La decisione si fonda sugli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione e sul consolidato orientamento che ammette le automazioni solo se l’ente conserva un controllo effettivo. A rafforzare questa linea interviene anche l’AI Act europeo, che classifica la selezione del personale tra i settori ad alto rischio, imponendo una supervisione umana capace di correggere le anomalie.
Un’altra setenza contestuale ma del Tar Marche chiarisce i confini della materia negli appalti. Respingendo il ricorso di un’azienda contro l’uso di un chatbot, i magistrati hanno stabilito che l’IA resta uno strumento d’analisi legittimo, a condizione che la scelta finale rimanga imputabile al funzionario.
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Immagine generata tramite DALL-E 3. Tutti i diritti sono riservati. Università di Torino (29/03/2025).

