L’intuizione di un genio
In un articolo pubblicato sul The Independent il primo maggio del 2014 (“Stephen Hawking: ‘Transcendence’ looks at the implications of artificial intelligence – but are we taking AI seriously enough?”), Stephen Hawking espresse, assieme ai colleghi Stuart Russell, Max Tegmark e Frank Wilczek, una sentenza destinata a restare impressa nella storia recente e che si va rivelando, ad oggi, sempre più pregnante:
Il successo nella creazione dell’intelligenza artificiale sarebbe il più grande evento della storia umana. Purtroppo potrebbe anche essere l’ultimo, a meno che non impariamo a evitare i rischi che vi sono connessi. Mentre l’impatto a breve termine dell’IA dipende da chi la controlla, l’impatto a lungo termine dipenderà dalla possibilità stessa di controllarla.
Proprio alla luce di simili preoccupazioni vanno considerati i primi tentativi, da parte dei singoli Paesi e delle organizzazioni sovrastatali, di produrre interventi normativi mirati alla regolazione e limitazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. E tra questi è sicuramente foriero di interesse per noi il caso legislativo del 23 settembre scorso, rappresentato dalla promulgazione da parte del governo italiano della 132. Nel presente articolo ci dedicheremo ad una breve analisi del testo, soffermandoci sulla sua struttura in generale e sul suo primo capo in particolare.
La struttura della legge
La 132 risulta composta da 6 capi: il primo è dedicato a principi e finalità ed enuncia le considerazioni teoriche fondamentali su cui si erige l’intera legge e dal cui rispetto si è sviluppata la necessità di promulgarla; il secondo si focalizza sulle disposizioni di settore e si impegna a fornire linee guida più o meno specifiche per l’impiego, o la limitazione dell’impiego, dei sistemi di intelligenza artificiale; il terzo concerne disposizioni in materia di strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione, dunque intavola un tentativo di organizzazione politico-giudiziario-amministrativa in materia di IA; il quarto si concentra sulle disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore, un tema sempre più fondamentale con il progredire della qualità delle produzioni dell’IA, delle quali ho parlato nel mio ultimo articolo (Is it AI?); il quinto passa poi alle disposizioni penali; il sesto alle disposizioni finanziarie e finali.
Mi preme sottolineare che, osservando attentamente il recente testo legislativo, questa struttura sfaccettata mette bene in luce quanto endemica sia diventata la presenza dell’intelligenza artificiale all’interno della nostra società: l’implementazione risulta tale da esigere una normazione accurata in praticamente qualsiasi settore della realtà, a qualsiasi livello. Per questo motivo è praticamente certo che negli anni a venire assisteremo ancora a molte integrazioni legislative e a nuove, sempre più dettagliate, promulgazioni. Tutto ciò a testimoniare l’incredibile lungimiranza di Hawking.
Il primo capo: considerazioni filosofiche
Ora, dal momento che gli altri cinque capi del testo concernono materie più specifiche e tecniche, che potranno sicuramente essere meglio affrontate da esperti dei rispettivi settori, a noi filosofi pare interessante una lettura del primo, il capo dedicato ai principi.

Nell’articolo 1 si leggono subito parole illuminanti:
La presente legge … promuove un utilizzo trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi … e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
Ciò che salta immediatamente all’occhio è il quadro di riferimento dell’applicazione dei principi difesi dalla legge: la dimensione antropocentrica. Si tratta di un’espressione molto forte, e spesso criticata negli ultimi tempi in molti dibattiti filosofici e non solo, poiché anacronistica. La concezione antropocentrica, infatti, pone l’uomo al centro della realtà e tende a concepire il resto dell’ontologia come teleologicamente orientata al bene della nostra specie. Si tratta di un retaggio forte del Medioevo occidentale cristiano, che giustificava questa visione con il supporto dell’esegesi biblica. Senza soffermarci in questa sede sulle lacune di un’espressione di questo tipo per il contesto bioetico contemporaneo, bisogna tuttavia considerare che essa svolge egregiamente il suo ruolo nel presentare un orizzonte teorico molto chiaro sul quale si fonda la posizione governativa nel dibattito sulla natura, il ruolo e gli scopi dell’IA nella nostra società: partendo da una visione antropocentrica forte della realtà, essa viene considerata niente più che uno strumento a disposizione dell’uomo. Si tratta di un’impostazione riduzionista, ma efficace nel proteggere il primato dell’individuo oggi, e soprattutto domani.
Questo orizzonte è ben rimarcato all’articolo 5:
Lo Stato e le altre autorità pubbliche: a) promuovono lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi…
Tuttavia, in questo passaggio è anche bene notare una pericolosa criticità. Si parla innanzitutto di utilizzo e di strumento, termini perfettamente in accordo con l’antropocentrismo, ma poi si legge interazione, un’espressione molto più orientata ad una relazione paritaria. Questa ambiguità è speculare alle difficoltà di definizione della natura ontologica dell’IA, difficoltà destinate ad aumentare con la sua progressiva autonomizzazione dall’essere umano. Mentre infatti non sarebbe concettualmente corretto asserire di aver “interagito” con la nostra calcolatrice per fare una moltiplicazione, ciò può invece essere detto di ChatGPT in occasione della formulazione di una richiesta, e questo perché il secondo sistema, a differenza del primo, non si limita ad eseguire un comando (si rimanda a riguardo all’articolo ChatGPT: primo contatto). Questo risulta evidente se si prende attentamente in esame il termine stesso: inter-azione. L’espressione connota, insomma, una cooperazione tra due soggetti, entrambi capaci di produrre un’azione. Per questo motivo non è possibile interagire con uno strumento, in quanto esso non agisce, ma è solamente mezzo dell’azione di qualcun altro. Il testo presenta dunque una contraddizione: o l’IA è strumento, e allora non può esservi interazione con l’uomo, oppure interagisce con l’uomo, e allora non può essere un suo strumento.
Una visione riduttiva
In ultima istanza è poi curioso constatare come la legge si limiti a prendere in considerazione l’intelligenza artificiale in quanto sistema utilizzabile per l’acquisizione e l’elaborazione di dati, tralasciando aspetti maggiormente antropomorfi degli schemi computazionali di queste entità tecnologiche che sono tuttavia manifesti, come ad esempio le capacità empatiche o di adattamento emotivo rinvenute in app come ChatGPT, Gemini o Perplexity.
Un’avventura legislativa appena iniziata
In conclusione, la legge 132 appare come un primo tassello embrionale della normazione dell’intelligenza artificiale e proprio come qualsiasi impresa pionieristica reca evidenti limiti e necessità integrative. Il tema porrà negli anni seguenti sfide concettuali e regolative sempre più complesse, che richiederanno approcci interdisciplinari e la collaborazione di tutti noi. Tuttavia, il compito resterà arduo finché non sarà stata fatta unanime chiarezza sulla definizione di IA: strumento passivo molto sofisticato o entità digitale tendente all’autonomia?
Link al testo legislativo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00143/sg
Immagini generate tramite ChatGPT. Tutti i diritti sono riservati. Università di Torino (2026).

