Dal giugno 2026 le competenze sull’intelligenza artificiale possono essere certificate da organismi accreditati. Poche settimane dopo, l’Europa ha alleggerito l’obbligo di alfabetizzazione. Non si tratta, però, di un paradosso: è un passaggio di consegne dalla legge alla professione.
Dal nome alla prova
Il 18 giugno 2026 Accredia ha avviato l’iter per l’accreditamento degli organismi che potranno certificare i professionisti dell’intelligenza artificiale in accordo alla UNI 11621-8:2026 unitamente alla UNI 11506:2021. È il secondo tempo di una partita cominciata il 30 aprile, quando la UNI 11621-8:2026 è stata pubblicata: prima si è dato un nome ai mestieri, ora si costruisce il meccanismo che consente di verificarli. Gli organismi operano nell’ambito dell’accreditamento secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2026, che agli stessi organismi chiede indipendenza, imparzialità ed esami condotti su schemi documentati e pubblici; il tutto si colloca nel solco della legge 4/2013, che alle professioni non organizzate in ordini o collegi riconosce forme volontarie di qualificazione.
Non è un dettaglio amministrativo. Segna il passaggio dall’autodefinizione alla valutazione indipendente. Quando «esperto di intelligenza artificiale» resta soltanto un’etichetta, curricula e candidature sono difficili da comparare e la selezione dipende in larga misura dall’intuito. La certificazione non sostituisce l’esperienza né garantisce per sempre una competenza; può però offrire una prova indipendente, riferita a un profilo e a uno schema esplicito.
La legge chiede meno, la professione può chiedere di più
Il tempismo merita attenzione. Il 24 luglio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il regolamento (UE) 2026/1744, l’«omnibus digitale» che riscrive parti dell’AI Act entrato in vigore il 27 luglio: il rinvio che nel mio primo contributo a MagIA potevo solo annunciare come accordo politico è ora diritto vigente, e sposta gli obblighi sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 e, per quelli incorporati in prodotti regolamentati, al 2 agosto 2028.
La modifica che riguarda più da vicino le persone, però, è un’altra. L’articolo 4, quello sull’alfabetizzazione in materia di IA, è stato riscritto: dove prima si chiedeva a fornitori e utilizzatori di «garantire un livello adeguato» di competenza del personale, ora si chiede di adottare misure che ne sostengano lo sviluppo, con la precisazione esplicita che non è richiesto garantire alcun livello specifico. L’obbligo non impone più di dimostrare il raggiungimento di un livello individuale predeterminato, ma richiede comunque misure concrete e contestualizzate per sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA. La semplificazione non trasforma l’alfabetizzazione in materia di IA in un’opzione: cambia piuttosto il modo in cui l’organizzazione deve dimostrare di averla presa sul serio.
Si può discutere a lungo se sia stata una scelta saggia, e questo sarà il tema di una prossima riflessione. Qui interessa la conseguenza pratica, che è quasi ironica: l’asticella della conformità si è abbassata nelle stesse settimane in cui quella della professione si alzava. Chi cercava nell’obbligo di legge la ragione per formare le proprie persone ha, forse, oggi un argomento in meno; chi cerca invece una ragione di qualità ne ha uno in più e, per la prima volta, uno strumento per renderla più trasparente, comparabile e verificabile. La competenza torna a essere una scelta anziché un adempimento: e questa è una buona notizia soltanto per chi è disposto a farsene carico.
Non «più persone nell’IA», ma le persone giuste
I numeri raccontano una domanda che cresce rapidamente, ma ancora frammentata nella definizione dei ruoli e delle competenze richieste. Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano dell’intelligenza artificiale ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, in crescita del 50% sull’anno precedente, e gli annunci di lavoro che richiedono competenze di IA sono aumentati del 93%, pur restando 44 mila su circa 3,2 milioni di posizioni complessive. Le competenze di IA compaiono ormai nel 76% delle offerte per i profili qualificati; il 71% delle grandi imprese ha avviato almeno un progetto, contro il 15% delle medie e il 7% delle piccole.

Dietro quella crescita si nasconde però un’ambiguità: buona parte di quelle richieste cerca genericamente «un esperto di intelligenza artificiale», parola-valigia nella quale si mette tutto, chi addestra un modello e chi ne governa i rischi, chi progetta le istruzioni e chi dovrà rispondere all’autorità di vigilanza. Ricorda la confusione che ha a lungo accompagnato etichette come «informatico» e «webmaster», e che allora si sciolse esattamente così: distinguendo i mestieri. Il punto non è avere più persone nell’IA, ma persone con competenze specifiche, documentabili e certificabili. Una richiesta generica produce inserimenti generici, e gli inserimenti generici producono progetti che restano prototipi.
Un’orchestra, non dodici solisti
È qui che si annida, a mio avviso, l’aspetto meno compreso della norma. I dodici profili non sono un catalogo dal quale estrarre la figura di cui si ha bisogno: sono voci complementari. Il ciclo di vita di un sistema di IA attraversa la qualità e il governo dei dati (AI Data Engineer), la costruzione e la validazione dei modelli (AI Machine Learning Engineer, AI Data Scientist), la resistenza agli attacchi e la robustezza (AI Security Specialist), il senso del prodotto e il rapporto con chi lo userà (AI Product Manager), la responsabilità complessiva davanti all’organizzazione e alle autorità (Chief AI Officer). Nessuno di questi ruoli, da solo, copre l’intera catena, e ogni anello debole scarica il proprio difetto su tutti gli altri: un modello ineccepibile addestrato su dati mal governati resta un sistema inaffidabile. Non significa, però, che ogni organizzazione debba internalizzare o recuperare dodici figure distinte, ma che deve comporre responsabilità e competenze coerenti con il proprio rischio e perimetro.
La partitura funziona solo se ogni parte è scritta con la giusta precisione e se qualcuno tiene insieme le voci. È la ragione per cui, nel lavoro di redazione della norma, abbiamo scelto di descrivere compiti, conoscenze e abilità in modo interoperabile, sul quadro europeo e-CF: non per moltiplicare le etichette, ma per rendere leggibili i confini e, soprattutto, le sovrapposizioni fra un ruolo e l’altro.
Restano due rischi speculari. Il primo è l’uomo-orchestra: l’organizzazione piccola che affida tutto a una persona sola non sta risparmiando, ma sta accumulando un debito di affidabilità che qualcuno prima o poi verrà a riscuotere. Il secondo è il collezionismo di attestati: un certificato fotografa una competenza in un momento dato e in un perimetro definito, non la garantisce per sempre e non sostituisce l’aggiornamento. La certificazione è una prova, non un salvacondotto; serve a rendere verificabile la competenza, non a esonerare dall’esercitarla. Mi piace sempre ribadire che una persona può coprire più funzioni e/o ruoli, purché limiti, responsabilità, controlli e competenze mancanti siano dichiarati e presidiati.
Chi tiene insieme le voci
Lo stesso Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano segnala che solo il 9% delle grandi imprese italiane dichiara una governance strutturata dell’intelligenza artificiale. Letto accanto agli altri, è il dato che dice la cosa più importante: stiamo imparando ad assumere, cominciamo a saper certificare, non sappiamo ancora organizzare. Da qui al 2 dicembre 2027 mancano poco più di quindici mesi, che sono un tempo sufficiente per costruire una squadra.
Chi governa l’IA dentro le organizzazioni, con quali poteri e con quale solitudine, sarà la domanda alla quale proverò a rispondere in uno dei miei prossimi contributi. Per ora vale la pena fissare questo punto: la fiducia non si dichiara, si esegue. E si esegue insieme.
Riferimenti essenziali
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744 («omnibus digitale»), pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026
UNI 11621-8:2026, «Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Parte 8: Profili professionali relativi all’intelligenza artificiale»
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2026, «Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone»
Accredia, avvio dell’accreditamento per la certificazione dei professionisti dell’IA, 18 giugno 2026
Legge 14 gennaio 2013, n. 4, «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»
Legge 23 settembre 2025, n. 132
UNI EN 16234-1 (e-Competence Framework)
Osservatorio Artificial Intelligence, Politecnico di Milano, dati 2025
Immagini generate tramite ChatGPT. Tutti i diritti sono riservati. Università di Torino (2026).

