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Magazine Intelligenza Artificiale: l'IA è più di quello che appare

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Alfabetizzarsi all’IA: obbligo o cultura?

IA formazione

L’omnibus digitale ha modificato l’articolo 4 dell’AI Act: non si chiede più di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione, ma di sostenerne lo sviluppo. Proprio questo alleggerimento sposta la questione dal terreno dell’adempimento a quello della cultura. E rende più visibile, non di meno, chi l’alfabetizzazione la prende sul serio.

Che cosa dice, oggi, l’articolo 4

Nel mio precedente contributo a MagIA avevo rinviato a una successiva riflessione la domanda se la riscrittura dell’articolo 4 dell’AI Act fosse stata una scelta saggia. Provo a rispondere ora, partendo dal testo. La versione originaria del regolamento (UE) 2024/1689 chiedeva a fornitori e deployer (soggetti che impiegano i sistemi) di adottare misure «per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA» del personale e di chiunque usasse i sistemi per loro conto. Il regolamento (UE) 2026/1744, l’«omnibus digitale» pubblicato il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27, ha sostituito quella formula con un’altra: fornitori e deployer «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione», con la precisazione che l’obbligo non impone «di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona».

La motivazione, nel considerando 8 del nuovo regolamento, merita di essere letta per intero, perché contiene già il tema di queste righe. Il legislatore riconosce che un obbligo rigoroso di garantire un livello sufficiente «non sarebbe adatto a tutti i tipi di fornitori e deployer» e creerebbe un onere aggiuntivo, «in particolare per le imprese più piccole»; e subito dopo aggiunge che l’alfabetizzazione «dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni». È una frase insolita in un testo normativo: la legge che, nel momento in cui arretra, dichiara di confidare in qualcosa che non può imporre. Obbligo o cultura, appunto: la domanda l’ha posta per prima l’Unione europea.

Che cosa resta dovuto

Prima di rispondere, è bene sgombrare il campo da un equivoco che ho già visto circolare: l’idea che l’articolo 4 sia stato, di fatto, svuotato. Non è così. L’obbligo esiste, si applica dal 2 febbraio 2025 e riguarda tutti i fornitori e i deployer, a prescindere dal livello di rischio dei sistemi utilizzati. Ciò che è cambiato è la natura della prestazione richiesta: non più un risultato da garantire, ma misure da adottare. Misure che, però, il testo continua a volere contestualizzate, perché devono tenere conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, dell’istruzione e della formazione delle persone, del contesto d’uso e dei gruppi di persone sui quali i sistemi incidono. Anche la definizione di alfabetizzazione, all’articolo 3, è rimasta quella del 2024: «le competenze, le conoscenze e la comprensione» che consentono una diffusione informata dei sistemi di IA e la «consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell’IA e ai possibili danni che essa può causare».

Sul versante della vigilanza il quadro è meno drammatico di quanto talvolta si racconta, ma non è vuoto. L’articolo 4 non rientra tra le fattispecie per le quali l’AI Act stabilisce direttamente, nell’articolo 99, un massimale sanzionatorio armonizzato. La vigilanza e le eventuali conseguenze per l’inosservanza dipendono pertanto anche dalla disciplina nazionale applicabile e dai poteri delle autorità di vigilanza del mercato, che possono adottare sanzioni e altre misure di esecuzione secondo un criterio di proporzionalità. In Italia, l’articolo 20 della legge n. 132/2025 designa AgID e ACN quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale: AgID è autorità di notifica, mentre ACN è autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con l’Unione europea, ferme le competenze delle autorità di settore e in attesa degli atti applicativi che completeranno il quadro nazionale, anche sul piano sanzionatorio e procedurale. Le domande e risposte della Commissione europea sull’alfabetizzazione, aggiornate il 27 luglio 2026 alla luce dell’omnibus, aggiungono due indicazioni utili: la vigilanza delle autorità nazionali è operativa dal 2 agosto 2026 e un loro intervento può risultare più probabile quando emerga evidenza di un incidente collegato alla carenza di formazione o di orientamento adeguati del personale o di altre persone coinvolte; inoltre, non è richiesta alcuna formazione obbligatoria né certificazione, ma è consigliabile tenere un registro interno delle iniziative adottate. Il nuovo articolo 4, infine, impegna la Commissione a pubblicare esempi pratici di adempimento sulla piattaforma unica di informazione e il consiglio per l’IA ad adottare raccomandazioni con obiettivi comuni, tenendo conto dei quadri europei delle competenze come DigComp. Ne discende, per chi vuole dimostrare di aver preso l’articolo 4 sul serio, un’indicazione concreta: misure documentate, differenziate per ruolo e contesto, aggiornate nel tempo. La semplificazione, quindi, ha cambiato la prova, non l’ha abolita.

Il rischio del corso-alibi

Ed è proprio nella prova che si annida, a mio avviso, il rischio maggiore. Un obbligo di mezzi invita, per sua natura, alla prova più economica: il corso di poche ore erogato a tutti indistintamente, il questionario finale, l’attestato archiviato. Non è un adempimento in malafede; è la risposta razionale di chi legge la norma come un requisito da soddisfare. Ma è anche il modo più sicuro per non alfabetizzare nessuno. Il considerando 20 dell’AI Act, che l’omnibus non ha toccato, descrive l’alfabetizzazione in termini che nessun questionario può misurare: comprendere «le modalità adeguate per interpretare l’output del sistema», sapere in che modo le decisioni assistite dall’IA incideranno sulle persone, prendere «decisioni informate».

Qui sta la differenza fra formazione e maturazione di giudizio critico. La formazione trasferisce nozioni: che cos’è un modello, come si scrive un’istruzione, quali dati non vanno inseriti. Il giudizio critico è ciò che permette a una persona di riconoscere quando l’output è plausibile ma sbagliato, quando l’automazione le sta togliendo una decisione che dovrebbe restare sua, quando la risposta più comoda è quella da non accettare. La prima si insegna in aula, la seconda si esercita nel lavoro, con l’errore, con il confronto, con qualcuno che ha il tempo e l’autorità di spiegare perché quella volta la macchina aveva torto. Alfabetizzarsi, in fondo, significa imparare a leggere e a scrivere, non a ripetere; e chi sa leggere un testo sa anche quando non fidarsi di chi l’ha scritto.

Non tutti allo stesso modo

La norma, del resto, non chiede uniformità. Il riferimento alle conoscenze, all’esperienza e al contesto d’uso, che il nuovo testo conserva, dice che l’alfabetizzazione di chi risponde ai clienti con l’aiuto di un assistente conversazionale non è quella di chi valuta candidature o pratiche con l’ausilio di un sistema ad alto rischio. In quest’ultimo caso, oltre all’articolo 4, rilevano gli obblighi specifici dell’AI Act, che si applicheranno dal 2 dicembre 2027, compreso quello, previsto dall’articolo 26, paragrafo 2, di affidare la sorveglianza umana a persone che dispongano «della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie nonché del sostegno necessario». Non significa che ogni organizzazione debba costruire un’accademia interna, ma che deve comporre misure coerenti con il proprio rischio e con il proprio perimetro: poche cose, mirate, per chi usa strumenti generici; molte di più, e più profonde, per chi prende decisioni sulle persone con l’aiuto della macchina.

Mi piace sempre ribadire che l’alfabetizzazione non riguarda soltanto i professionisti dell’IA, ma soprattutto tutti gli altri. I dodici profili della UNI 11621-8:2026, dei quali ho scritto nei miei primi due (    ) contributi, sono le persone che l’alfabetizzazione la progettano e la sostengono; il suo destinatario è chi l’IA la usa senza esserne esperto, e che per questo ha più bisogno di capire di quanto abbia bisogno di sapere. In un’organizzazione piccola le due cose possono coincidere nella stessa persona, purché i limiti di quella coincidenza siano dichiarati e presidiati.

Obbligo o cultura

Torno alla domanda del titolo. Credo che la riscrittura dell’articolo 4 abbia tolto all’alfabetizzazione il rango di adempimento senza restituirle, di per sé, quello di cultura: quel passaggio non lo può fare una norma. L’ha però reso più visibile. Finché l’obbligo era di risultato, la formazione poteva essere raccontata come conformità; ora che l’obbligo è di mezzi, le misure che un’organizzazione sceglie dicono, forse più di prima, che cosa quella organizzazione pensa delle proprie persone. Il considerando 8 lo ha scritto con una franchezza rara: l’alfabetizzazione dovrebbe essere una priorità indipendentemente dalle sanzioni. Chi cercava nella legge un motivo per alfabetizzare i propri collaboratori ne ha oggi uno un po’ più debole; chi cerca invece un motivo di qualità ha davanti una definizione, quella dell’articolo 3, che parla di comprensione e consapevolezza, e un tempo, da qui al dicembre 2027, in cui costruire l’una e l’altra.

Della sorveglianza umana, che di quella comprensione è l’esercizio più delicato, e di chi dentro le organizzazioni ha il compito di governarla, proverò a scrivere nei miei prossimi contributi. Per ora fisso questo punto: un obbligo si assolve, una cultura si coltiva. La legge, oggi, chiede il primo e confida nella seconda.

Riferimenti essenziali

  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), articolo 3, punto 56, articolo 4, articolo 26, paragrafo 2, e considerando 20, come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744 («omnibus digitale»), pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026, articolo 1, punto 5, e considerando 8
  • Commissione europea, «AI Literacy – Questions & Answers», versione aggiornata al 27 luglio 2026
  • Commissione europea, Living repository of AI literacy practices
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», articolo 20
  • UNI 11621-8:2026, «Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Parte 8: Profili professionali relativi all’intelligenza artificiale»
  • Quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini (DigComp)

Immagini generate tramite ChatGPT. Tutti i diritti sono riservati. Università di Torino (2026).

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