Approvato il ddl 1146 sull’IA: nuove regole in arrivo
Il Senato ha approvato con 85 voti favorevoli, 42 contrari e nessuna astensione il disegno di legge 1146 sull’IA. Si tratta di un documento di oltre 1.400 pagine che definisce le linee guida per regolamentare l’uso dell’IA in settori chiave come sanità, lavoro, giustizia, sicurezza e media.
Il testo introduce principi generali e norme specifiche per garantire trasparenza e limitare gli utilizzi più rischiosi, ma dovrà ancora essere ulteriormente dettagliato e, successivamente, applicato.
IA e sanità: tutele contro discriminazioni e responsabilità medica garantita
In ambito sanitario, il ddl 1146 stabilisce che l’IA non potrà essere impiegata come criterio di selezione per l’accesso alle cure, in tal modo da evitare le logiche discriminatorie del genere di quelle adottate in ambito finanziario.
Inoltre, la responsabilità delle decisioni cliniche rimarrà in capo ai medici, che potranno servirsi degli algoritmi senza esserne vincolati. Infine, i pazienti dovranno essere informati sull’uso di strumenti di IA impiegati nel loro percorso diagnostico e terapeutico.
Ricerca AI e trattamento dati: l’articolo 8
Invece, per quanto riguarda l’ambito della ricerca, più precisamente quella scientifica in ambito AI, fa discutere l’articolo 8. Infatti, quest’articolo introduce nuove regole che sembrano facilitare il trattamento dei dati senza consenso, basandosi sul principio giuridico della finalità di rilevante interesse pubblico (che giustifica il trattamento di dati personali, inclusi quelli sensibili, senza il consenso dell’interessato, quando è necessario per finalità di interesse generale). Tuttavia, sembrerebbe che manchi una normativa chiara che definisca i tipi di dati utilizzabili e le misure di tutela, creando un vuoto normativo rispetto al Codice Privacy.
Il provvedimento si applica solo a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, IRCCS e soggetti sanitari coinvolti in progetti con questi enti, escludendo ospedali e cliniche universitarie. Viene inoltre autorizzato l’uso secondario di dati pseudonimizzati per finalità di ricerca, ma solo per i soggetti previsti dall’articolo 8, cosa che preoccupa diversi esperti per via di una possibile discriminazione tra istituzioni.
Rischi di un quadro normativo incerto
Inoltre, il testo introduce anche il trattamento di dati per anonimizzazione, pseudonimizzazione e sintetizzazione. Tuttavia, sembrerebbe che la formulazione normativa sia ambigua. Ad esempio, è previsto che l’Agenas (l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali), con il parere del Garante Privacy, possa stabilire delle linee guida, ma questo non risolve il rischio di limitare l’accesso ai dati solo a pochi attori.
Fonte:
DDL AI, l’Italia si apre alle regole per la ricerca scientifica su agendadigitale.eu.
Immagine generata tramite DALL-E. 3, 2025.

